(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 76)
                              Art. 76. 
               (Art. 1 L. 20 dicembre 1951, n. 1564). 

 
  La gestione degli assegni familiari per giornalisti  professionisti
aventi  rapporto  d'impiego  con  imprese  editoriali   e'   affidata
all'Istituto nazionale di previdenza  dei  giornalisti  italiani,  il
quale vi provvede con l'applicazione delle  norme  previste  per  gli
impiegati del  settore  dell'industria  della  Cassa  unica  per  gli
assegni familiari contenute nel presente testo unico.