(Trattato-art. 30)
                               Art. 30 
 
  Sono istituite nella Comunita'  norme  fondamentali  relative  alla
protezione sanitaria della popolazione  e  dei  lavoratori  contro  i
pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. 
  Per norme fondamentali s'intendono: 
    a) le dosi massime ammissibili  con  un  sufficiente  margine  di
sicurezza, 
    b) le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili, 
    c)  i  principi  fondamentali  di  sorveglianza   sanitaria   dei
lavoratori.