Art. 31 Le norme fondamentali vengono elaborate dalla Commissione, previo parere di un gruppo di personalita' designate dal Comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri, particolarmente tra quelli versati in materia di sanita' pubblica. La Commissione domanda il parere del Comitato economico e sociale sulle norme fondamentali cosi' elaborate. Dopo consultazione dell'Assemblea, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione che gli trasmette i pareri dei Comitati da essa raccolti, stabilisce le norme fondamentali.