(Trattato-art. 33)
                               Art. 33 
 
  Ciascuno  Stato  membro  stabilisce  le  disposizioni  legislative,
regolamentari e amministrative atte a  garantire  l'osservanza  delle
norme fondamentali fissate, e adotta le misure necessarie per  quanto
riguarda l'insegnamento, l'educazione e la formazione professionale. 
  La  Commissione  formula  tutte  le   raccomandazioni   intese   ad
assicurare l'armonizzazione delle disposizioni applicabili in materia
negli Stati membri. 
  A tal  fine,  gli  Stati  membri  sono  tenuti  a  comunicare  alla
Commissione sia le disposizioni applicabili al  momento  dell'entrata
in vigore del  presente  Trattato,  sia  gli  ulteriori  progetti  di
disposizioni di ugual natura. 
  Le  eventuali  raccomandazioni  della  Commissione  in  merito   ai
progetti di disposizioni devono essere effettuate nel termine di  tre
mesi dall'avvenuta comunicazione dei progetti stessi.