(Trattato-art. 37)
                               Art. 37 
 
  Ciascuno Stato membro e' tenuto a fornire alla Commissione  i  dati
generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento  di  residui
radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare  se
la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di  provocare  una
contaminazione radioattiva delle acque,  del  suolo  o  dello  spazio
aereo di un altro Stato membro. 
  La Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti previsto
dall'art. 31, esprime il suo parere entro un termine di sei mesi.