(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 47)
                              Art. 47. 
                       Vigilanza del prefetto. 

 
  Il  prefetto  vigila  affinche'  le  anagrafi   della   popolazione
residente e gli ordinamenti  topografici  ed  ecografici  dei  Comuni
della Provincia siano tenuti in conformita' alle norme  del  presente
regolamento e che siano rigorosamente osservati  le  modalita'  ed  i
termini previsti per il costante e  sistematico  aggiornamento  degli
atti, ivi compresi gli adempimenti di carattere statistico. 
  La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da  effettuarsi,
almeno una volta all'anno in tutti  i  Comuni,  da  funzionari  della
Prefettura  appartenenti  alle  carriere  direttiva  e  di  concetto,
competenti in materia anagrafica e statistica. 
  L'esito dell'ispezione deve essere comunicato all'Istituto centrale
di statistica.