(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 48)
                              Art. 48. 
             Vigilanza nelle Regioni a statuto speciale. 

 
  Le funzioni che in materia  di  ordinamento  delle  anagrafi  della
popolazione residente sono demandate ai prefetti, vengono esercitate,
nelle  Regioni  a  statuto  speciale  nelle  quali  manchi   l'organo
prefettizio, dagli organi cui siano state  devolute  le  attribuzioni
dei prefetti attinenti a servizi statali svolti dai Comuni.