(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 49)
                              Art. 49. 
Vigilanza  esercitata  dal  Ministero  dell'interno  e  dall'istituto
                       centrale di statistica. 

 
  L'alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi e' esercitata
dal Ministero dell'interno e dall'istituto centrale di statistica per
mezzo di propri funzionari ispettori. 
  L'Istituto centrale di statistica vigila, tra l'altro, affinche' da
parte di tutti i Comuni siano adottati modelli conformi agli appositi
esemplari predisposti dall'Istituto stesso e promuove  da  parte  dei
Comuni, l'adozione di sistemi orgarizzativi e funzionali dei  servizi
anagrafici rispondenti ai progressi della tecnica  amministrativa  ed
alle esigenze del servizi stessi.