(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 50)
                              Art. 50. 
   Irregolarita' ed inadempienze anagrafiche da parte dei Comuni. 

 
  Qualora, a seguito delle ispezioni di cui agli articoli precedenti,
risultassero situazioni irregolari  nella  tenuta  delle  anagrafi  e
degli  ordinamenti  topografie  ed  ecografici,   il   prefetto,   o,
rispettivamente, il Ministero dell'interno e l'Istituto  centrale  di
statistica, possono disporre ispezioni di carattere straordinario  il
cui onere viene posto a carico dei Comuni inadempienti, salvo rivalsa
nei confronti degli eventuali responsabili.