(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 51)
                              Art. 51. 
            Procedura per l'applicazione delle sanzioni. 

 
  Lo contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 dicembre  1954,
n. 1228, ed a quelle del presente regolamento commesse dalle  persone
aventi obblighi anagrafici  devono  essere  accertate,  con  apposito
verbale, dall'ufficiale di anagrafe. 
  Il verbale deve espressamente indicare  se  al  contravventore  sia
stata o meno personalmente contestata la contravvenzione. 
  Al contravventore ammesso a pagare all'atto della contestazione  la
somma stabilita  dall'art.  11,  comma  terzo,  della  citata  legge,
l'ufficiale di anagrafe e' tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito
pagamento sull'apposito modulo, da  staccarsi  da  un  bollettario  a
madre e figlia, vidimato dal sindaco o da un suo delegato.