Art. 51. Procedura per l'applicazione delle sanzioni. Lo contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed a quelle del presente regolamento commesse dalle persone aventi obblighi anagrafici devono essere accertate, con apposito verbale, dall'ufficiale di anagrafe. Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore sia stata o meno personalmente contestata la contravvenzione. Al contravventore ammesso a pagare all'atto della contestazione la somma stabilita dall'art. 11, comma terzo, della citata legge, l'ufficiale di anagrafe e' tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento sull'apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal sindaco o da un suo delegato.