Art. 52. Abrogazione di precedenti norme in materia anagrafica. Sono abrogati il "Regolamento per la formazione e la tenuta del registro di popolazione in ciascun Comune del Regno" approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2132, ed ogni altra disposizione regolamentare contraria al presente regolamento. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ZOLI