(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228- art. 52)
                              Art. 52. 
       Abrogazione di precedenti norme in materia anagrafica. 

 
  Sono abrogati il "Regolamento per la formazione  e  la  tenuta  del
registro di popolazione in ciascun Comune del  Regno"  approvato  con
regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2132, ed  ogni  altra  disposizione
regolamentare contraria al presente regolamento. 

 
           Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                ZOLI