(Allegato - art. 66)
                              Art. 66. 
     (Targhe degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi) 
 
  Gli autoveicoli e i motoveicoli per circolare debbono essere muniti
posteriormente di una targa di riconoscimento contenente  i  dati  di
immatricolazione. 
  I  dati  di  immatricolazione  degli  autoveicoli  debbono   essere
riprodotti su altra targa situata nella parte anteriore di essi. 
  I rimorchi e i carrelli-appendice durante la  circolazione  debbono
portare un duplicato della targa del veicolo dal quale sono trainati. 
  I rimorchi debbono inoltre essere  muniti  di  una  speciale  targa
contenente i dati di immatricolazione. 
  I veicoli in circolazione di prova debbono  essere  muniti  di  una
targa, che e' trasferibile da veicolo a veicolo. 
  I veicoli che circolano muniti di  foglio  di  via  debbono  essere
provvisti di una targa provvisoria. 
  I dati di  immatricolazione  indicati  nella  targa  devono  essere
sempre chiaramente visibili e la targa deve essere rinnovata quando i
dati stessi non siano piu' leggibili. 
  Chiunque viola le disposizioni dei commi  primo,  terzo,  quinto  e
sesto, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da  L.
25.000 a L. 100.000. 
  Chiunque circola con un veicolo munito di targa  di  riconoscimento
non propria del veicolo, e' punito con l'arresto fino a  tre  mesi  o
con l'ammenda da L. 50.000 a L. 200.000. 
  Chiunque viola le disposizioni dei commi secondo, quarto e settimo,
e' punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 20.000.