Art. 66. (Targhe degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi) Gli autoveicoli e i motoveicoli per circolare debbono essere muniti posteriormente di una targa di riconoscimento contenente i dati di immatricolazione. I dati di immatricolazione degli autoveicoli debbono essere riprodotti su altra targa situata nella parte anteriore di essi. I rimorchi e i carrelli-appendice durante la circolazione debbono portare un duplicato della targa del veicolo dal quale sono trainati. I rimorchi debbono inoltre essere muniti di una speciale targa contenente i dati di immatricolazione. I veicoli in circolazione di prova debbono essere muniti di una targa, che e' trasferibile da veicolo a veicolo. I veicoli che circolano muniti di foglio di via debbono essere provvisti di una targa provvisoria. I dati di immatricolazione indicati nella targa devono essere sempre chiaramente visibili e la targa deve essere rinnovata quando i dati stessi non siano piu' leggibili. Chiunque viola le disposizioni dei commi primo, terzo, quinto e sesto, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da L. 25.000 a L. 100.000. Chiunque circola con un veicolo munito di targa di riconoscimento non propria del veicolo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da L. 50.000 a L. 200.000. Chiunque viola le disposizioni dei commi secondo, quarto e settimo, e' punito con l'ammenda da L. 5.000 a L. 20.000.