(Allegato - art. 67)
                              Art. 67. 
                       (Smarrimento di targhe) 
 
  In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione  della  targa  di
riconoscimento   o   del    suo    duplicato    per    rimorchio    o
carrello-appendice,  l'intestatario  del  documento  di  circolazione
deve,  entro  48  ore,  farne  denuncia  all'Autorita'  di   pubblica
sicurezza, la quale ne rilascia ricevuta. 
  La ricevuta permette la circolazione  del  veicolo  con  una  targa
provvisoria a fondo bianco, delle dimensioni prescritte per la  targa
di  riconoscimento,  con  le  indicazioni   contenute   nella   targa
originaria. 
  Qualora,  dopo  quindici  giorni  dalla  denuncia,  la   targa   di
riconoscimento o il suo duplicato non siano stati  ritrovati,  si  fa
luogo a nuova immatricolazione. 
  Il comma primo si applica anche in caso di smarrimento, sottrazione
o distruzione della targa per veicoli in circolazione di prova. 
  Qualora, dopo quindici giorni dalla denuncia, la targa per  veicoli
in circolazione di prova non sia stata  ritrovata,  si  fa  luogo  al
rilascio di una nuova targa. 
  L'intestatario del  documento  di  circolazione,  che  in  caso  di
smarrimento, sottrazione o distruzione della targa di  riconoscimento
o del suo duplicato per rimorchio o carrello-appendice o della  targa
per veicoli in circolazione di prova omette  di  farne  denuncia  nel
termine stabilito, e' punito con l'ammenda da L. 4.000 a L. 10.000.