(Allegato - art. 68)
                              Art. 68. 
        (Fabbricazione, vendita e distribuzione delle targhe) 
 
  La fabbricazione e la vendita delle targhe degli autoveicoli e  dei
motoveicoli sono riservate allo Stato. 
  La distribuzione e' effettuata dagli Uffici del  pubblico  registro
automobilistico. 
  Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle  targhe
indicate negli articoli 66, comma sesto e 67, comma secondo. 
  Chiunque abusivamente fabbrica o vende  targhe  per  autoveicoli  o
motoveicoli, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, e' punito con
l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da L. 10.000  a  L.  20.000
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.