(Testo Unico circolazione stradale-art. 68)
                              Art. 68.
        (Fabbricazione, vendita e distribuzione delle targhe)

  La  fabbricazione e la vendita delle targhe degli autoveicoli e dei
motoveicoli sono riservate allo Stato.
  La  distribuzione  e' effettuata dagli Uffici del pubblico registro
automobilistico.
  Le  disposizioni del presente articolo non si applicano alle targhe
indicate negli articoli 66, comma sesto, e 67, comma secondo.
  Chiunque  abusivamente  fabbrica  o  vende targhe per autoveicoli o
motoveicoli, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, e' punito con
l'arresto  da uno a tre mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire
ventimila salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.