Art. 49. Presso ogni Corte di appello e' istituita una Commissione di vigilanza e di disciplina per gli ufficiali giudiziari, composta dal presidente della Corte, dal procuratore generale della Repubblica o da magistrati da essi designati, dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio unico della Corte o, in caso di sua assenza o impedimento dall'ufficiale giudiziario piu' anziano in graduatoria addetto allo stesso ufficio. Il segretario della Commissione e' nominato dal presidente della Corte di appello fra i funzionari di cancelleria e di segreteria.