(Allegato- art. 49)
                              Art. 49. 
 
  Presso ogni Corte  di  appello  e'  istituita  una  Commissione  di
vigilanza e di disciplina per gli ufficiali giudiziari, composta  dal
presidente della Corte, dal procuratore generale della  Repubblica  o
da magistrati da essi designati, dall'ufficiale giudiziario dirigente
l'ufficio unico della Corte o, in caso di sua assenza  o  impedimento
dall'ufficiale giudiziario piu' anziano in graduatoria  addetto  allo
stesso ufficio. 
  Il segretario della Commissione e' nominato  dal  presidente  della
Corte di appello fra i funzionari di cancelleria e di segreteria.