Art. 39. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 37) Salvo il disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44, non ha diritto di votare chi non e' iscritto nella lista degli elettori della sezione. Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e puo' essere consultata dagli elettori. Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del Comune.