(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 39)
                              Art. 39. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 37) 

 
  Salvo il disposto degli articoli 40, 42, 43 e 44, non ha diritto di
votare chi non e' iscritto nella lista degli elettori della sezione. 
  Una  copia  di  detta   lista   dev'essere   affissa   nella   sala
dell'elezione durante il corso delle  operazioni  elettorali  e  puo'
essere consultata dagli elettori. 
  Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti  di
una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiari che  essi  sono
elettori del Comune.