(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 40)
                              Art. 40. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38) 

 
  Il presidente,  gli  scrutatori,  il  segretario  del  seggio  e  i
rappresentanti delle liste dei candidati, nonche'  gli  ufficiali  ed
agenti della Forza pubblica in servizio di ordine  pubblico,  votano,
previa  esibizione  del  certificato  di   iscrizione   nelle   liste
elettorali del Comune, nella sezione presso la  quale  esercitano  il
loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione. 
  Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a  cura  del
presidente, in calce alla lista di sezione e di essi  e'  presa  nota
nel verbale.