Art. 40. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38) Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonche' gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi e' presa nota nel verbale.