(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 43)
                              Art. 43. 
          (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-ter) 

 
  Negli ospedali e nelle  case  di  cura  con  almeno  200  letti  e'
istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale
in cui la votazione avra' luogo secondo le norme vigenti. 
  Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni  ospedaliere
sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a  cura
del  presidente  del  seggio;  alle  sezioni   ospedaliere   possono,
tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste,
gli elettori facenti parte del personale di assistenza  dell'istituto
che ne facciano domanda. 
  Nel caso di contemporaneita' delle elezioni del Consiglio  comunale
e di quello provinciale, il  presidente  prende  nota,  sulla  lista,
degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni. 
  Per i ricoverati che  a  giudizio  della  direzione  sanitaria  non
possono accedere alla cabina, il presidente curera' che la  votazione
abbia luogo secondo le norme.