(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 44)
                              Art. 44. 
        (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quater) 

 
  Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione
elettorale nella, cui  circoscrizione  sono  posti,  fissa,  all'atto
dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le  ore
in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il  diritto
di voto. 
  Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca  nei  luoghi
di cura e, assistito da uno degli scrutatori  del  seggio,  designato
dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti  di
lista o dei candidati, se  sono  stati  designati,  che  ne  facciano
richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la  votazione
abbia luogo o in cabina mobile o con altro mezzo idoneo ad assicurare
la liberta' e segretezza del voto. 
  Dei nominativi degli elettori viene presa nota, con le modalita' di
cui  all'articolo  precedente,  dal  presidente  in  apposita  lista,
aggiunta da allegare a quella della sezione. 
  Le schede votate sono raccolte e custodite  dal  presidente  in  un
plico, o  due  plichi  distinti  nel  caso  di  elezioni  comunali  e
provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione
elettorale  ed  immesse  nell'urna,  o  nelle  urne  destinate   alle
votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori
che sono stati iscritti nella apposita lista.