(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 45)
                              Art. 45. 
       (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 24 sub 39-quinquies) 

 
  Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non  possono  votare  se
non previa esibizione, oltre che del  certificato  elettorale,  anche
della attestazione di cui alla lettera b) dell'ultimo comma dell'art. 
42, che, a cura del presidente del seggio, e' ritirata ed allegata al
talloncino di controllo del certificato elettorale.