(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 46)
                              Art. 46. 
                (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 40) 

 
  Il  presidente  della   sezione   e'   incaricato   della   polizia
dell'adunanza ed a tale effetto  egli  puo'  (disporre  degli  agenti
della Forza pubblica e della  Forza  armata  per  fare  espellere  od
arrestare  coloro  che  disturbino  il  regolare  procedimento  delle
operazioni elettorali o commettano reato. 
  La Forza non puo', senza la richiesta del presidente, entrare nella
sala dell'elezione. 
  Pero', in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si  vota  o
nelle immediate  adiacenze,  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria
possono, anche senza richiesta del presidente,  entrare  nella  sala,
dell'elezione e farsi o assistere dalla Forza. 
  Hanno  pure  accesso  nella  sala  gli  ufficiali  giudiziari   per
notificare al presidente proteste e reclami relativi alle  operazioni
della sezione. 
  Il presidente puo', di sua iniziativa, e deve, qualora tre senatori
ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala
della elezione, anche prima, che comincino le operazioni elettorali. 
  Le  Autorita'  civili  e  i  comandanti  militari  sono  tenuti  ad
ottemperare alle  richieste  del  presidente,  anche  per  assicurare
preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui e'
sita la sezione, ed impedire gli  assembramenti  anche  nelle  strade
adiacenti. 
  Quando  abbia  giustificato  timore  che  altrimenti  possa  essere
turbato il regolare  procedimento  delle  operazioni  elettorali,  il
presidente, uditi  gli  scrutatori,  puo',  con  ordinanza  motivata,
disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla  sala
e non vi rientrino se non dopo  la  chiusura  della  votazione.  Puo'
disporre   altresi'   che   gli   elettori,   i    quali    indugiano
artificiosamente  nella  espressione  del  voto  e   non   rispondono
all'invito di restituire le schede, siano allontanati  dalle  cabine,
previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto
dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti,  ferma  restando
la disposizione degli articoli 51 e 52  riguardo  al  termine  ultimo
della votazione. 
  Di cio' sara' dato atto nel processo verbale.