Art. 47. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, 1°, 2°, 3° e 4° comma, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 25, comma da 1° a 9°) Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori il segretario. Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni. Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il piu' giovane tra gli elettori presenti, purche' abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere. Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'art. 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente. Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione. Lo scrutatore scrive il numero progressivo sulla appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa. Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore. Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del Consiglio comunale si svolge anche quella del Consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilita', provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno puo' allontanarsi dalla sala. Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della eventuale cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti alla Forza pubblica.