(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 47)
                              Art. 47. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, 1°, 2°, 3° e 4° comma, e Legge
          23 marzo 1956, n. 136, art. 25, comma da 1° a 9°) 

 
  Alle ore 16 del giorno  che  precede  le  elezioni,  il  presidente
costituisce l'Ufficio chiamando  a  farne  parte  gli  scrutatori  il
segretario. Nei Comuni con popolazione superiore a  10.000  abitanti,
il presidente invita,  inoltre,  i  rappresentanti  delle  liste  dei
candidati ad assistere alle operazioni. 
  Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia
mancata  la  designazione,  il  presidente  chiama  in  sostituzione,
alternativamente, l'anziano  e  il  piu'  giovane  tra  gli  elettori
presenti, purche' abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta
classe  elementare  o  dimostrino,  comunque,  di  saper  leggere   e
scrivere. 
  Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le
eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'art. 42,  estrae
a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le  quali
devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente. 
  Il presidente apre il pacco delle schede  e  ne  distribuisce  agli
scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori  iscritti
nella sezione. 
  Lo scrutatore scrive  il  numero  progressivo  sulla  appendice  di
ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa. 
  Nel verbale si  fa  menzione  della  serie  di  schede  firmate  da
ciascuno scrutatore. 
  Il presidente depone le schede  nella  prima  urna  o  in  apposita
cassetta, se unitamente  alla  elezione  del  Consiglio  comunale  si
svolge anche quella  del  Consiglio  provinciale,  e,  sotto  la  sua
personale  responsabilita',  provvede  alla  custodia  delle   schede
rimaste nel pacco. 
  Durante le operazioni di cui al  presente  articolo,  nessuno  puo'
allontanarsi dalla sala. 
  Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sei
del  giorno  seguente,  affidando  la  custodia  delle  urne,   della
eventuale cassetta contenente le schede  numerate  e  firmate  e  dei
documenti alla Forza pubblica.