(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 48)
                              Art. 48. 
(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41, comma 5° e seguenti,  legge  18
maggio 1951, n. 329, e legge 23 marzo 1936, n. 136,  art.  25,  comma
                           10°, 11° e 12°) 

 
  Alle ore sei del giorno fissato per  la  votazione,  il  presidente
riprende   le   operazioni   elettorali   e,   previa   constatazione
dell'integrita' del sigillo che chiede il plico contenente  il  bollo
della sezione, apre il plico stesso e, nel verbale,  fa  attestazione
del numero indicato nel bollo. 
  Imprime, quindi, il bollo a tergo di ciascuna  scheda,  riponendole
tutte nella prima urna o nell'apposita cassetta. 
  Tali operazioni devono essere completate non oltre le ore 8. 
  Il presidente dell'Ufficio dichiara poi aperta  la  votazione  alla
quale  gli  elettori  sono  ammessi  nell'ordine  di   presentazione,
indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E'  tuttavia
in facolta' del presidente di far procedere all'appello da  parte  di
uno scrutatore, qualora si  verifichi  eccessivo  affollamento  nella
sala. 
  Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei  seguenti
documenti: 
    a) carta d'identita' o altro documento di identificazione  munito
di fotografia rilasciato dalla, Pubblica. 
  Amministrazione, purche' la loro validita' non  sia  scaduta  oltre
tre anni prima del giorno della elezione: 
    b) tessera di  riconoscimento  rilasciata  dall'Unione  nazionale
ufficiali in  congedo  d'Italia,  purche'  munita,  di  fotografia  e
convalidata da, un Comando militare; 
    c)  tessera   di   riconoscimento   rilasciata   da   un   ordine
professionale, purche' munita, di fotografia. 
  In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione  sulla  lista
autenticata  dalla  Commissione  elettorale   mandamentale,   saranno
indicati gli estremi del documento. 
  In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei  membri
dell'Ufficio,  che  conosca  personalmente  l'elettore,  ne   attesta
l'identita' apponendo la propria firma  nella,  suddetta  colonia  di
identificazione. 
  Se nessuno dei membri dell'Ufficio puo'  accertare,  sotto  la  sua
responsabilita', la identita' dell'elettore, questi  puo'  presentare
un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che  attesti  la  sua
identita'.  Il  presidente  avverte  quest'ultimo  elettore  che,  se
afferma il falso, sara' punito con le pene stabilite dall'art. 95. 
  L'elettore, che attesta della identita', deve mettere la sua  firma
nell'apposita colonia della lista di cui sopra. 
  In  caso  di  dissenso   sull'accertamento   dell'identita'   degli
elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54.