Art. 49. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203. art. 42, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 26) Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio dei diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi puo' accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda. L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, gia' piegata (e anche chiusa nei Comuni con oltre 10.000 abitanti). Il presidente ne verifica l'autenticita' esaminando la firma e il bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna. Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista. Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono piu' votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.