(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 49)
                              Art. 49. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203. art. 42, e legge 23 marzo 1956, n. 136,
                              art. 26) 

 
  Riconosciuta l'identita'  personale  dell'elettore,  il  presidente
stacca  il   tagliando   del   certificato   elettorale   comprovante
l'esercizio dei diritto di voto, da conservarsi  in  apposito  plico,
estrae dalla prima urna o dalla cassetta una  scheda  e  la  consegna
all'elettore insieme con la matita copiativa, leggendo ad  alta  voce
il numero scritto sull'appendice,  che  uno  degli  scrutatori  o  il
segretario segna sulla lista elettorale della sezione,  nell'apposita
colonna, accanto al nome dell'elettore. 
  Questi puo' accertarsi che il numero segnato sia  uguale  a  quello
della scheda. 
  L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e
dopo la restituisce al presidente, gia' piegata (e anche  chiusa  nei
Comuni  con  oltre  10.000  abitanti).  Il  presidente  ne   verifica
l'autenticita' esaminando la firma  e  il  bollo  e  confrontando  il
numero  scritto  sull'appendice  con  quello  scritto  sulla   lista,
distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la  scheda
stessa nell'urna. 
  Uno dei membri  dell'Ufficio  attesta  che  l'elettore  ha  votato,
apponendo la propria firma accanto  al  nome  di  lui,  nell'apposita
colonna della lista. 
  Con la scheda,  l'elettore  deve  restituire  anche  la  Le  schede
mancanti dell'appendice o prive di numero, di  bollo  o  della  firma
dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno
presentate  non  possono  piu'  votare.  Tali  schede  sono  vidimate
immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed  allegate
al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli  elettori  che,
dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.