(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 50)
                              Art. 50. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 43) 

 
  Se  l'espressione  del  voto  non  e'  compiuta  nella  cabina,  il
presidente dell'Ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli  e  se
l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal  voto,
prendendone nota nel verbale.