Art. 51. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 44, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 1°, 2°, 3°, 4° e 5°) La votazione deve proseguire fino alle ore 22. A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio: 1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori; 2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni gia' compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo; 3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'Ufficio nonche' la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati; 4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e' consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della saia durante il tempo in cui questa rimane chiusa. Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prendera' anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese. La mancanza di sugellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo producono la nullita' delle operazioni elettorali. Dopo la firma del verbale l'adunanza e' sciolta immediatamente.