(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 52)
                              Art. 52. 
        (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 27, comma 6° e 7°) 

 
  Alle ore  7  del  giorno  successivo  il  presidente,  ricostituito
l'Ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi  precauzionali  apposti
agli accessi della sala e  dei  sigilli  delle  urne  e  dei  plichi,
dichiara riaperta la votazione. 
  La votazione deve proseguire fino alle ore 14; gli elettori  che  a
tale ora si trovano ancora nei  locali  del  seggio  sono  ammessi  a
votare.