(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 53)
                              Art. 53. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 45, e Legge 23 marzo 1956, n. 136,
                               art 28) 

 
  Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la
votazione e sgombrato il tavolo  delle  carte  e  degli  oggetti  non
necessari per lo scrutinio, il presidente: 
    1) dichiara chiusa la votazione; 
    2)  accerta  il  numero  dei  votanti  risultanti   dalla   lista
autenticata dalla  Commissione  elettorale  mandamentale  nonche'  da
quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi  dei  certificati
elettorali. 
  Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere,  a
pena di nullita' della votazione,  vidimate  in  ciascun  foglio  dal
presidente e da due scrutatori e chiuse in piego  sigillato,  insieme
con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facolta'  a
qualunque elettore presente di apporre la propria firma silla  busta.
Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del  mandamento  che
ne rilascia ricevuta; 
    3)  estrae  e  conta  le  schede  rimaste  nella  prima  urna   o
nell'apposita cassetta e riscontra se,  calcolati  come  volanti  gli
elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano  riportata  o
ne abbiano consegnata una senza appendice o  senza  il  numero  o  il
bollo o la firma dello  scrutatore,  corrispondano  al  numero  degli
elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede,  nonche'  quelle
rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono,  con
le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento. 
  Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato:  del
compimento e del risultato di ciascuna di esse  deve  farsi  menzione
nel processo verbale, nel quale si prendera' anche nota  di  tutti  i
reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.