(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 54)
                              Art. 54. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46) 

 
  Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia  in  via
provvisoria sopra  tutte  le  difficolta'  e  gli  incidenti  che  si
sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullita'  dei
voti. 
  Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati,  anche
verbalmente, dei voti contestati, siano stati  o  non  attribuiti,  e
delle decisioni adottate dal presidente. 
  Le  schede  nulle,  quelle   dalle   quali   non   risulti   alcuna
manifestazione di voto, le  contestate  per  qualsiasi  motivo  ed  i
reclami scritti devono  essere  vidimati  da  almeno  due  componenti
l'Ufficio ed allegati al verbale. 
  Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una  busta
suggellata, da unirsi  al  verbale,  firmata  dal  presidente  e  dai
segretario.