(Regolamento-art. 78)
 
                              Art. 78. 
 
  La formazione dei lotti sara' predisposta dal Direttore,  prendendo
norma dalle proprie nozioni locali, e da quelle che potra' procurarsi
dai  Ricevitori,  dagli  Agenti  di  campagna,  e   dalle   Autorita'
municipali, e ricorrendo anche  all'opera  di  un  perito  quando  lo
riconosca indispensabile. 
 
  Nella formazione dei lotti  si  avra'  specialmente  riguardo  alla
destinazione dei beni, ai pesi ed ai diritti di acqua che vi  fossero
inerenti; si fara' in guisa che ogni lotto, per quanto piu' si possa,
abbia tutte le comodita' e sia scevro  di  servitu'  verso  le  altre
parti; si procurera' di soddisfare nel miglior modo  alle  condizioni
economiche per cio' che concerne  il  sistema  di  coltura  locale  e
l'irrigazione;  avendo  in  mira  di  ottenere  il  maggiore  e  piu'
vantaggioso concorso di offerte per la compra.