Art. 78. La formazione dei lotti sara' predisposta dal Direttore, prendendo norma dalle proprie nozioni locali, e da quelle che potra' procurarsi dai Ricevitori, dagli Agenti di campagna, e dalle Autorita' municipali, e ricorrendo anche all'opera di un perito quando lo riconosca indispensabile. Nella formazione dei lotti si avra' specialmente riguardo alla destinazione dei beni, ai pesi ed ai diritti di acqua che vi fossero inerenti; si fara' in guisa che ogni lotto, per quanto piu' si possa, abbia tutte le comodita' e sia scevro di servitu' verso le altre parti; si procurera' di soddisfare nel miglior modo alle condizioni economiche per cio' che concerne il sistema di coltura locale e l'irrigazione; avendo in mira di ottenere il maggiore e piu' vantaggioso concorso di offerte per la compra.