Art. 64. La revisione dello Statuto avviene con il procedimento previsto per la formazione delle leggi regionali; e' deliberata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione; e' approvata a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione. Le proposte di revisione dello Statuto sono poste all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale di ogni anno.