(Statuto - art. 64)
                              Art. 64. 
 
  La revisione dello Statuto avviene con il procedimento previsto per
la formazione delle leggi regionali; e' deliberata a maggioranza  dei
consiglieri assegnati alla Regione; e' approvata a norma del  secondo
comma dell'articolo 123 della Costituzione. 
  Le proposte di revisione dello Statuto sono  poste  all'ordine  del
giorno della prima seduta del Consiglio regionale di ogni anno.