(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 67)
                              Art. 67. 

 
  Le foreste di proprieta' dello Stato nella regione, le miniere,  le
cave  e  torbiere,  quando  la  disponibilita'  ne  e'  sottratta  al
proprietario del fondo,  gli  edifici  destinati  a  sedi  di  uffici
pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un
pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile
della regione. 
  I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella regione sono
trasferiti al patrimonio della regione. 
  Nelle norme di attuazione della presente legge saranno  determinate
le  modalita'  per  la  consegna  da  parte  dello  Stato  dei   beni
suindicati. 
  I beni immobili situati nella regione che non  sono  proprieta'  di
alcuno spettano al patrimonio della regione.