Art. 100. Ha luogo la licitazione privata: a) quando per mezzo di avvisi particolari s'invitano a comparire in luogo, giorno ed ora determinata, per presentare le loro offerte, coloro che si presumono idonei per l'oggetto della licitazione; b) mediante l'invio, alle persone che si presumono idonee per l'oggetto della licitazione, di uno schema di atto in cui sia descritto l'oggetto dell'appalto e le condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo munito della propria firma e colla indicazione del prezzo pel quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto. Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a voce se la licitazione dev'essere verbale, o per iscritto se ad offerte segrete. Se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi, l'autorita' delegata, dopo invitati ancora i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella piu' vantaggiosa presentata, aggiudica l'impresa seduta stante e quindi stipula il contratto col migliore offerente. Nel secondo caso, l'autorita' che deve aggiudicare l'appalto in un giorno ed ora da indicarsi alle persone state invitate a concorrere, procede in pubblica seduta all'apertura delle obbligazioni ricevute e delibera la provvista od il lavoro al migliore offerente, stendendo verbale di deliberamento dal quale risultino le ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione. Tale verbale dovra' essere corredato anche di copia delle obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste deliberatarie. Sono applicabili alle licitazioni private le norme sancite dagli articoli 77, 79, 80, 81 e 94. Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle per persona da nominare.