(Regolamento-art. 100)
 
                              Art. 100. 
 
  Ha luogo la licitazione privata: 
 
    a) quando per mezzo di avvisi particolari s'invitano a  comparire
in luogo, giorno ed ora determinata, per presentare le loro  offerte,
coloro che si presumono idonei per l'oggetto della licitazione; 
 
    b) mediante l'invio, alle persone che  si  presumono  idonee  per
l'oggetto della licitazione,  di  uno  schema  di  atto  in  cui  sia
descritto l'oggetto dell'appalto e le condizioni generali e speciali,
con  invito  di  restituirlo  munito  della  propria  firma  e  colla
indicazione del prezzo  pel  quale  sarebbero  disposte  ad  eseguire
l'appalto. 
 
  Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a voce se la
licitazione dev'essere verbale, o per iscritto se ad offerte segrete. 
 
  Se altrimenti non sia  stato  indicato  negli  avvisi,  l'autorita'
delegata, dopo invitati ancora i concorrenti a fare una nuova offerta
a miglioramento di  quella  piu'  vantaggiosa  presentata,  aggiudica
l'impresa seduta stante e quindi stipula il  contratto  col  migliore
offerente. 
 
  Nel secondo caso, l'autorita' che deve aggiudicare l'appalto in  un
giorno ed ora da indicarsi alle persone state invitate a  concorrere,
procede in pubblica seduta all'apertura delle obbligazioni ricevute e
delibera la provvista od il lavoro al migliore  offerente,  stendendo
verbale di deliberamento dal quale  risultino  le  ditte  invitate  a
concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione. 
 
  Tale  verbale  dovra'  essere  corredato  anche  di   copia   delle
obbligazioni  ricevute  dalle  ditte  concorrenti   e   non   rimaste
deliberatarie. 
 
  Sono applicabili alle licitazioni private le  norme  sancite  dagli
articoli 77, 79, 80, 81 e 94. 
 
  Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle per  persona  da
nominare.