(Regolamento-art. 99)
 
                              Art. 99. 
 
  I  contratti  dei  quali  e'  permessa  la  stipulazione  senza  la
formalita' degl'incanti, si possono fare  per  mezzo  di  licitazione
privata, o di semplice trattativa. 
 
  La  scelta  di  questi  due  modi  e'  determinata  dall'importanza
dell'oggetto, o dalla natura del servizio, o  dalle  disposizioni  di
speciali regolamenti.