(Tariffa Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso-art. 1)
                               TARIFFA 
 
                             PARTE PRIMA 
           Atti soggetti a registrazione in termine fisso 
 
                               Art. 1. 
    

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|I. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di   |               |
|beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di|               |
|diritti reali immobiliari di godimento, compresi la       |               |
|rinuncia pura e semplice agli stessi, provvedimenti di    |               |
|espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti    |               |
|coattivi                                                  |8 %            |
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|Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e     |               |
|relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli    |               |
|imprenditori agricoli a titolo principale o di            |               |
|associazioni 6 societa' cooperative di cui agli articoli  |               |
|12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153.................| 15%           |
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|Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse  |               |
|storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1   |               |
|giugno 1939, n. 1089, sempreche' l'acquirente non venga   |               |
|meno agli obblighi della loro conservazione e protezione..|          4%   |
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|Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a|               |
|favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti|               |
|esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunita'|               |
|montane...................................................| L. 50.000     |
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|Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati       |               |
|all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi......|  L. 50.000    |
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Note: 
 
  I) Per gli atti traslativi stipulati  da  imprenditori  agricoli  a
titolo principale o da associazioni o  societa'  cooperative  di  cui
agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio  1975,  n.  153,  ai  fini
dell'applicazione dell'aliquota dell'8 per  cento  l'acquirente  deve
produrre  al  pubblico  ufficiale  rogante  la  certificazione  della
sussistenza dei requisiti in conformita' a quanto disposto  dall'art.
12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto e' esteso
altresi' agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di
voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro  il  triennio
producano la stessa certificazione; qualora al termine  del  triennio
non sia stata prodotta la  documentazione  prescritta  l'ufficio  del
registro competente provvede al recupero della differenza  d'imposta.
Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni, o delle
relative pertinenze, diversa  dall'uso  agricolo  che  avvenga  entro
dieci anni dal  trasferimento.  Il  mutamento  di  destinazione  deve
essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro  competente.
In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla meta'
della maggior  imposta  dovuta  in  dipendenza  del  mutamento  della
destinazione. Nei casi in cui si procede al recupero della differenza
di imposta sono dovuti gli interessi  di  mora  di  cui  al  comma  4
dell'art.  55  del  testo  unico,  con  decorrenza  dal  momento  del
pagamento della imposta principale ovvero, in caso  di  mutamento  di
destinazione, da tale ultimo momento. 
  II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota  del  4  per  cento  la
parte acquirente: 
    a) ove gia' sussista il vincolo previsto  dalla  legge  1  giugno
1939, n. 1089, per  i  beni  culturali  dichiarati,  deve  dichiarare
nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo  stesso  in  base  alle
risultanze dei registri immobiliari; 
    b)  qualora  il  vincolo  non  sia  stato  ancora  imposto   deve
presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione,
da  rilasciarsi  dall'amministrazione  per   i   beni   culturali   e
ambientali,  da  cui  risulti  che  e'  in  corso  la  procedura   di
sottoposizione dei beni al vincolo. L'agevolazione  e'  revocata  nel
caso in cui, entro il termine di due anni decorrente  dalla  data  di
registrazione   dell'atto,   non   venga    documentata    l'avvenuta
sottoposizione del bene al vincolo. 
  Le attestazioni relative  ai  beni  situati  nel  territorio  della
regione siciliana e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle
province autonome di Trento e Bolzano. 
  L'acquirente  decade  altresi'  dal   beneficio   della   riduzione
d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte  alienati  prima
che siano stati adempiuti gli obblighi  della  loro  conservazione  e
protezione, ovvero nel caso di mutamento  di  destinazione  senza  la
preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e
ambientali, o di mancato assolvimento degli  obblighi  di  legge  per
consentire l'esercizio del diritto di prelazione  dello  Stato  sugli
immobili stessi. L'amministrazione per i beni culturali e  ambientali
da' immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni
che comportano la decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta,
e' dovuta una soprattassa  pari  al  trenta  per  cento  dell'imposta
stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4  dell'art.  55
del testo unico. Dalla data di ricevimento della comunicazione inizia
a decorrere il termine di cui all'art. 76, comma 2, del testo unico. 
 
          Note all'art. 1, parte prima, della tariffa: 
            - Il testo degli articoli 12 e 13 della legge n. 153/1975
          (Attuazione delle direttive del Consiglio  delle  Comunita'
          europee per la riforma dell'agricoltura) e' il seguente: 
            "Art.  12.   -   Si   considera   a   titolo   principale
          l'imprenditore che dedichi  all'attivita'  agricola  almeno
          due terzi del proprio tempo di  lavoro  complessivo  e  che
          ricavi dall'attivita' medesima almeno due terzi del proprio
          reddito  globale  da  lavoro   risultante   dalla   propria
          posizione fiscale. 
            Il requisito del  reddito  e  quello  inerente  al  tempo
          dedicato all'attivita' agricola e' accertato dalle regioni. 
            Il requisito della capacita' professionale  si  considera
          presunto quando l'imprenditore che abbia  svolto  attivita'
          agricola sia in possesso di un titolo di studio di  livello
          universitario  nel  settore  agrario,  veterinario,   delle
          scienze naturali, di un diploma di scuola  media  superiore
          di carattere  agrario,  ovvero  di  istituto  professionale
          agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente. 
            Il  detto  requisito   si   presume,   altresi',   quando
          l'imprenditore abbia esercitato per un  triennio  anteriore
          alla  data  di  presentazione  della  domanda   l'attivita'
          agricola come capo  di  azienda,  ovvero  come  coadiuvante
          familiare  o  come  lavoratore  agricolo:  tali  condizioni
          possono essere provate anche mediante atto di notorieta'. 
            Negli   altri   casi   il   requisito   della   capacita'
          professionale e' accertato da una  commissione  provinciale
          nominata dal presidente della giunta regionale  e  composta
          dai   rappresentanti   delle    organizzazioni    nazionali
          professionali    degli    imprenditori    agricoli     piu'
          rappresentative e da un funzionario della  regione  che  la
          presiede. 
            Art. 13 - Possono beneficiare delle provvidenze  previste
          dal  presente  titolo,  oltre  alle  persone  fisiche:   le
          cooperative   agricole,   costituite   ai    sensi    della
          legislazione  sulla  cooperazione;   le   associazioni   di
          imprenditori agricoli che presentino  un  piano  comune  di
          sviluppo  per  la   ristrutturazione   e   l'ammodernamento
          aziendale o  interaziendale  anche  per  la  conduzione  in
          comune delle aziende, sempreche' i  soci  ritraggano  dalla
          attivita' aziendale ed associata almeno il 50 per cento del
          proprio reddito ed impieghino nella attivita' aziendale  ed
          in quella associata almeno il  50  per  cento  del  proprio
          tempo di lavoro. 
            In ogni caso, gli investimenti debbono essere previsti in
          un piano di sviluppo  aziendale  o  interaziendale  e  deve
          essere   soddisfatto   l'impegno   della    tenuta    della
          contabilita' agraria. 
            Per i fondi concessi a mezzadria e colonia le provvidenze
          sono corrisposte al mezzadro e al colono  o  congiuntamente
          al  mezzadro  e  al  colono  ed  al  concedente  sempreche'
          entrambi  si  trovino   nelle   condizioni   soggettive   e
          soddisfino quelle oggettive di cui ai  precedenti  articoli
          11 e 12 della presente legge; i mezzadri e i coloni possono
          presentare anche in mancanza di accordo con  il  concedente
          il piano di sviluppo aziendale. 
            Sempreche' il piano di sviluppo sia stato approvato dalla
          regione, il piano  puo'  essere  attuato  indipendentemente
          dall'assenso del concedente, riconoscendo al mezzadro e  al
          colono la direzione per l'attuazione del piano  nonche'  le
          facolta'  per  i  miglioramenti   che   sono   riconosciuti
          all'affittuario  dalla  legge  11  febbraio  1971,  n.   11
          [riguardante  nuova  disciplina  dell'affitto   dei   fondi
          rustici]". 
            -  La  legge  n.  1089/1939,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 184 dell'8 agosto  1939,  concerne  la  tutela
          delle cose d'interesse artistico o storico.