Art. 4. 1. Atti propri delle societa' di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole: a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio 1) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2) le stesse aliquote di cui all'art. 1 2) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attivita' commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonche' su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreche' i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche.................... 4% 3) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa................................ 1% 4) con conferimento di proprieta' o di diritto reale di godimento su autoveicoli le stesse imposte di cui al successivo art. 7 5) con conferimento di denaro, di beni mobili e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti....................... 1% 6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria 1% b) fusione tra societa' e analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle societa' 1% c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe.............. L. 50.000 d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti: 1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro L. 50.000 2) in ogni altro caso le stesse aliquote di cui alla lett. a) e) regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l'esercizio dell'impresa..................... 1% f) operazioni di societa' ed enti esteri di cui all'art. 4 del testo unico............ 1% Note: I) Per conferimenti si intendono anche i versamenti in conto capitale o a fondo perduto fatti dai soci, associati o partecipanti; in tal caso l'imposta si applica in base a denuncia di quelli fatti in ciascun trimestre da presentarsi dalla societa' o ente entro i primi venti giorni del mese successivo. La proprieta' ed i diritti reali su immobili o beni mobili registrati si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione. II) In caso di riduzione del capitale per perdite non sono soggetti all'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all'aumento di capitale contemporaneamente deliberato. III) Le imposte di cui alla lettera a) si applicano anche agli atti che importano assunzione di attivita' commerciale o agricola come oggetto esclusivo o principale. IV) Gli atti di cui alle lettere a) e 6) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di L. 50.000 se la societa' destinataria del conferimento o la societa' risultante dalla fusione o incorporante ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro della Comunita' economica europea. V) L'aliquota di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione e' registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di societa' di fatto, ancorche' derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'art. 22 del testo unico. VI) Per gli atti propri delle societa' ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'art. 9 della tabella.