Art. 8. 1. Atti dell'autorita' giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali: a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su autoveicoli ovvero su altri beni e diritti.................... le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura.......................... 3% c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale...................................... 1% d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.. L. 50.000 e) che dichiarano la nullita' o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorche' portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto....................... L. 50.000 f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorche' recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, gia' facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni L. 50.000 g) di omologazione............................ L. 50.000 Note: I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 644 del codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa. II) Gli atti di cui alla lettera b) non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico.
Nota all'art. 8, parte prima, della tariffa: Il testo dell'art. 644 del codice di procedura civile e' il seguente: "Art. 644 (Mancata notificazione del decreto). - Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di quaranta giorni della pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica [escluse le province libiche], e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda puo' essere riproposta".