Art. 81 Punto di infiammabilita' del combustibile liquido 1. Il combustibile liquido per le caldaie e per gli apparati motori a combustione interna di propulsione ed ausiliari deve avere punto di infiammabilita' non inferiore a 60°C eccetto per i casi di cui ai commi 2, 3 e 4 di questo articolo e di cui all'articolo 193. 2. L'uso di combustibile liquido avente punto di infiammabilita' inferiore a 60°C, ma non inferiore a 43°C, e' consentito per i generatori di emergenza e per gli altri usi di cui al precedente comma 1, a condizione che la temperatura ambiente dei locali in cui il combustibile e' mantenuto o utilizzato sia sempre inferiore di almeno 10°C rispetto al punto di infiammabilita' del combustibile stesso. 3. L'uso di combustibile liquido avente punto di infiammabilita' inferiore ai valori sopra riportati, come il petrolio greggio, e' consentito, sulle navi da carico, purche' il combustibile non sia conservato nei locali macchine e l'impianto del combustibile corrisponda alle norme dell'ente tecnico. 4. L'uso di combustibile liquido avente punto di infiammabilita' inferiore a 43°C e' anche consentito su navi propulse da motori fuoribordo di potenza inferiore a 18,4 kW. 5. I punti di infiammabilita' di cui ai precedenti commi si intendono determinati col sistema a vaso chiuso.