(Regolamento-art. 81)
                               Art. 81 
          Punto di infiammabilita' del combustibile liquido 
 1. Il combustibile liquido per le caldaie e per gli apparati  motori
a combustione interna di propulsione ed ausiliari deve avere punto di
infiammabilita' non inferiore a 60°C eccetto per i  casi  di  cui  ai
commi 2, 3 e 4 di questo articolo e di cui all'articolo 193. 
 2. L'uso di combustibile liquido  avente  punto  di  infiammabilita'
inferiore a 60°C, ma non  inferiore  a  43°C,  e'  consentito  per  i
generatori di emergenza e per gli altri  usi  di  cui  al  precedente
comma 1, a condizione che la temperatura ambiente dei locali  in  cui
il combustibile e' mantenuto o utilizzato  sia  sempre  inferiore  di
almeno 10°C rispetto al punto  di  infiammabilita'  del  combustibile
stesso. 
 3. L'uso di combustibile liquido  avente  punto  di  infiammabilita'
inferiore ai valori sopra riportati, come  il  petrolio  greggio,  e'
consentito, sulle navi da carico, purche'  il  combustibile  non  sia
conservato  nei  locali  macchine  e  l'impianto   del   combustibile
corrisponda alle norme dell'ente tecnico. 
 4. L'uso di combustibile liquido  avente  punto  di  infiammabilita'
inferiore a 43°C e' anche  consentito  su  navi  propulse  da  motori
fuoribordo di potenza inferiore a 18,4 kW. 
 5. I  punti  di  infiammabilita'  di  cui  ai  precedenti  commi  si
intendono determinati col sistema a vaso chiuso.