Articolo 23 - Autorita' centrale 1. Le Parti designano una autorita' centrale o, se necessario, piu' autorita' centrali competenti a trasmettere le richieste formulate ai sensi del presente capitolo, a rispondervi e a eseguirle o trasmetterle alle autorita' competenti per l'esecuzione. 2. Ciascuna Parte, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo delle autorita' designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo.