(Convenzione- art. 23)
Articolo 23 - Autorita' centrale 
1. Le Parti designano una autorita' centrale o, se  necessario,  piu'
autorita' centrali competenti a trasmettere le richieste formulate ai
sensi  del  presente  capitolo,  a  rispondervi  e  a   eseguirle   o
trasmetterle alle autorita' competenti per l'esecuzione. 
2. Ciascuna Parte, all'atto della firma o del  deposito  del  proprio
strumento  di  ratifica,  accettazione,  approvazione   o   adesione,
comunica al Segretario Generale del  Consiglio  d'Europa  il  nome  e
l'indirizzo delle autorita' designate a norma  del  paragrafo  1  del
presente articolo.