(Convenzione- art. 24)
Articolo 24 - Comunicazione diretta 
1. Le autorita' centrali comunicano direttamente tra di loro. 
2. In caso di urgenza, le richieste o  le  comunicazioni  di  cui  al
presente  capitolo  possono  essere  trasmesse   direttamente   dalle
autorita' giudiziarie, compresi i  pubblici  ministeri,  della  Parte
richiedente alle autorita' giudiziarie della Parte richiesta. In tali
casi  copia  dell'atto  deve  essere   contemporaneamente   trasmessa
all'autorita' centrale della Parte richiesta  attraverso  l'autorita'
centrale della Parte richiedente. 
3. Le richieste e le comunicazioni di cui ai  paragrafi  1  e  2  del
presente    articolo    possono    essere    trasmesse     attraverso
l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (Interpol). 
4. Se la richiesta viene fatta a norma del paragrafo 2  del  presente
articolo,  e  l'autorita'  non  e'  competente  a  conoscerne,  detta
autorita' la trasmette alla competente autorita' nazionale  dando  di
cio' notizia direttamente alla Parte richiedente. 
5. Le richieste e le comunicazioni di cui alla Sezione 2 del presente
capitolo,  che  non  comportano  misure  coercitive,  possono  essere
trasmesse  dalle  autorita'  competenti   della   Parte   richiedente
direttamente alle autorita' competenti della Parte richiesta.