(Convenzione- art. 25)
Articolo 25 - Forma della richiesta e lingua 
1. Tutte le richieste di cui al presente capitolo devono essere fatte
per  iscritto.  Possono  essere  impiegati   i   moderni   mezzi   di
telecomunicazione, come il telefax. 
2. Salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente  articolo,  non
e' prevista la traduzione delle richieste e dei documenti a sostegno. 
3. All'atto della sottoscrizione o del deposito del proprio strumento
di ratifica accettazione, approvazione  o  adesione,  ciascuna  Parte
puo' trasmettere al Segretario Generale del  Consiglio  d'Europa  una
dichiarazione dalla quale risulti che essa si riserva il  diritto  di
richiedere che le  richieste  ad  essa  trasmesse  e  i  documenti  a
sostegno delle stesse siano  accompagnati  da  una  traduzione  nella
propria lingua, in una delle lingue ufficiali del Consiglio  d'Europa
o in quella di tali lingue, da essa eventualmente indicata. La  Parte
in questione puo', nella  stessa  occasione,  dichiararsi  pronta  ad
accettare traduzioni in qualsiasi altra lingua da essa  eventualmente
specificata.  Le  altre  Parti  possono  applicare  la  regola  della
reciprocita'.