(Convenzione- art. 27)
Articolo 27 - Contenuto della richiesta 
1. Ogni richiesta di cooperazione a norma del presente capitolo  deve
indicare specificatamente: 
  a. l'autorita' che fa la richiesta e quella che conduce le indagini
o il procedimento; 
  b. l'oggetto e i motivi della richiesta; 
  c. l'oggetto, compresi i  fatti  rilevanti  (come  date,  luoghi  e
circostanze del reato), delle  indagini  o  del  procedimento,  fatta
eccezione per il caso di richiesta di notifica; 
  d. nella misura in cui la cooperazione comporta misure coercitive: 
    i. il testo delle disposizioni di legge oppure, se  cio'  non  e'
possibile, una dichiarazione in merito alle disposizioni di legge 
applicabili; e 
    ii. l'indicazione che le  misure  richieste,  o  qualsiasi  altra
misura  avente  analoghi  effetti,  potrebbero  essere  adottate  nel
territorio della Parte richiedente, secondo la legge di tale Parte; 
  e. se necessario, e per quanto possibile, 
    i.  particolari  della  persona  o  delle  persone   interessate,
compresi nomi, date e luoghi di nascita, nazionalita', luoghi in cui 
si trovano e, nel caso di persone giuridiche, le loro sedi; e 
    ii.  i  beni  con  riferimento  ai  quali  viene   richiesta   la
cooperazione, la loro ubicazione, il loro rapporto con la  persona  o
con le persone interessate, le  eventuali  relazioni  con  il  reato,
nonche' tutte le informazioni disponibili in merito ad altre persone 
interessate ai beni stessi; e 
  f. tutte le particolari procedure che la Parte richiedente desidera
vengano seguite. 
2. La richiesta di misure provvisorie ai sensi della  Sezione  3,  in
relazione al sequestro di beni  che  potrebbero  formare  oggetto  di
ordine  di  confisca  consistente  nell'imposizione  dell'obbligo  di
pagare una somma di denaro, deve inoltre indicare l'ammontare massimo
che si intende realizzare attraverso i beni in questione. 
3. Oltre alle indicazioni di cui al  paragrafo  1,  le  richieste  ai
sensi della Sezione 4 devono contenere: 
  a. nel caso dell'articolo 13, paragrafo 1 (a): 
     i. copia autentica dell'ordine di confisca emesso dall'autorita'
giudiziaria della Parte richiedente ed una dichiarazione  dei  motivi
sulla base dei quali il provvedimento e' stato emesso, se tali motivi
non sono indicati nell'ordine stesso; 
    ii. una dichiarazione  delle  competenti  autorita'  della  Parte
richiedente  dalla  quale  risulti  che  l'ordine  di   confisca   e'
eseguibile e non soggetto a mezzi ordinari di impugnazione; 
    iii. indicazione della misura nella quale l'esecuzione del 
provvedimento e' richiesta; e 
    iv. informazioni sulla necessita' di adottare misure provvisorie, 
  b. nel caso dell'articolo 13, paragrafo 1 (b), una esposizione  dei
fatti sui quali si basa la Parte richiedente, tale da consentire alla
Parte richiesta di chiedere il provvedimento secondo la propria legge
interna, 
  c. se i terzi hanno avuto la possibilita' di rivendicare  i  propri
diritti, documenti che comprovino questa circostanza.