Articolo 29 - Pluralita' di richieste 1. Se la Parte richiesta riceve piu' di una richiesta ai sensi della Sezione 3 o 4 del presente capitolo con riferimento alla stessa persona o agli stessi beni, la pluralita' di domande non impedisce a detta Parte di trattare le domande che comportino l'adozione di misure provvisorie. 2. In caso di pluralita' di domande a norma della Sezione 4 del presente capitolo, la Parte richiesta considera l'opportunita' di consultarsi con le Parti richiedenti.