(Convenzione- art. 29)
Articolo 29 - Pluralita' di richieste 
1. Se la Parte richiesta riceve piu' di una richiesta ai sensi  della
Sezione 3 o 4 del  presente  capitolo  con  riferimento  alla  stessa
persona o agli stessi beni, la pluralita' di domande non impedisce  a
detta Parte di trattare  le  domande  che  comportino  l'adozione  di
misure provvisorie. 
2. In caso di pluralita' di domande  a  norma  della  Sezione  4  del
presente capitolo, la Parte  richiesta  considera  l'opportunita'  di
consultarsi con le Parti richiedenti.