(Convenzione- art. 31)
Articolo 31 - Informazioni 
1. La Parte richiesta informa prontamente la Parte richiedente: 
  a. dall'attivita' avviata a seguito di una richiesta presentata  ai
sensi del presente capitolo; 
  b. del risultato  finale  degli  atti  compiuti  sulla  base  della
richiesta; 
  c.  della  decisione  di  rifiutare,  rinviare   o   sottoporre   a
condizioni, in tutto o in parte, qualsiasi cooperazione ai sensi  del
presente capitolo; 
  d. di qualsiasi circostanza che  renda  impossibile  il  compimento
degli atti richiesti o che verosimilmente li ritardera' in modo 
sostanziale; e 
  e. nel caso di misure provvisorie adottate a seguito  di  richiesta
presentata ai sensi della Sezione 2 o 3 del presente capitolo,  delle
disposizioni   della   propria   legge   interna   che   porterebbero
automaticamente alla revoca della misura provvisoria. 
2. La Parte richiedente informa prontamente la Parte richiesta: 
  a. di qualsiasi revisione, decisione o  qualsiasi  altro  fatto  in
forza del quale l'ordine di confisca cessa di essere in tutto o in 
parte eseguibile; e 
  b. di qualsiasi accadimento di fatto o di diritto,  a  seguito  del
quale gli atti  da  compiersi  a  norma  del  presente  capitolo  non
risultino piu' giustificati. 
3. Se una Parte,  sulla  base  di  uno  stesso  ordine  di  confisca,
richiede  la  confisca  a  piu'  di  una  Parte,   essa   deve   dare
comunicazione  della  richiesta  a   tutte   le   Parti   interessate
all'esecuzione.