(Convenzione- art. 32)
Articolo 32 - Limitazione dell'uso 
1. La Parte richiesta puo' subordinare l'esecuzione di una  richiesta
alla condizione che le informazioni o le prove ottenute non  vengano,
senza il suo preventivo consenso, usate o trasmesse  dalle  autorita'
della Parte richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli
specificati nella richiesta. 
2. Ciascuna Parte puo', all'atto  della  firma  o  del  deposito  del
proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione,
mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale  del  Consiglio
d'Europa, dichiarare che, senza il proprio  preventivo  consenso,  le
informazioni o le prove da essa fornite a norma del presente capitolo
non possono essere usate o  trasmesse  dalle  autorita'  della  Parte
richiedente, per fini di indagini o procedimenti  diversi  da  quelli
specificati nella richiesta.