Articolo 32 - Limitazione dell'uso 1. La Parte richiesta puo' subordinare l'esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni o le prove ottenute non vengano, senza il suo preventivo consenso, usate o trasmesse dalle autorita' della Parte richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta. 2. Ciascuna Parte puo', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che, senza il proprio preventivo consenso, le informazioni o le prove da essa fornite a norma del presente capitolo non possono essere usate o trasmesse dalle autorita' della Parte richiedente, per fini di indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.