(Convenzione- art. 33)
Articolo 33 - Riservatezza 
1. La Parte richiedente puo' esigere che la Parte richiesta  mantenga
riservati i fatti e la sostanza della  richiesta,  tranne  che  nella
misura necessaria alla esecuzione della domanda stessa. Se  la  Parte
richiesta non puo' soddisfare il requisito della  riservatezza,  essa
deve darne pronta comunicazione alla Parte richiedente. 
2. La Parte  richiedente,  se  cio'  non  e'  contrario  ai  principi
fondamentali della propria legge nazionale, e se gliene  viene  fatta
richiesta, mantiene  riservate  tutte  le  prove  e  le  informazioni
fornite dalla Parte richiesta, tranne che  nella  misura  in  cui  la
rivelazione sia necessaria ai fini delle indagini o dei  procedimenti
indicati nella richiesta. 
3. Salve le disposizioni della propria legge interna, la Parte che ha
ricevuto informazioni  spontanee  ai  sensi  dell'articolo  10,  deve
uniformarsi a tutti i requisiti di riservatezza richiesti dalla Parte
che ha fornito le informazioni. Se la Parte non puo' soddisfare  tali
requisiti, deve darne prontamente notizia alla Parte trasmittente.