Articolo 35 - Danni 1. Qualora venga promossa azione legale per il riconoscimento della responsabilita' per danni derivanti da azioni od omissioni relative alla cooperazione ai sensi del presente capitolo, la Parti interessate considerano se consultarsi, nei casi in cui cio' sia opportuno, per stabilire il criterio di suddivisione delle somme da pagarsi a titolo di risarcimento. 2. La Parte che sia stata chiamata in causa per danni deve provvedere ad informarne l'altra Parte se detta altra Parte possa avere interesse nella causa stessa.