(Convenzione- art. 35)
Articolo 35 - Danni 
1. Qualora venga promossa azione legale per il  riconoscimento  della
responsabilita' per danni derivanti da azioni od  omissioni  relative
alla  cooperazione  ai  sensi  del  presente   capitolo,   la   Parti
interessate considerano se consultarsi, nei  casi  in  cui  cio'  sia
opportuno, per stabilire il criterio di suddivisione delle  somme  da
pagarsi a titolo di risarcimento. 
2. La Parte che sia stata chiamata in causa per danni deve provvedere
ad  informarne  l'altra  Parte  se  detta  altra  Parte  possa  avere
interesse nella causa stessa.