(Convenzione- art. 18)
Articolo 18 
1 Con l'entrata in vigore della presente  Convenzione  e'  costituita
una commissione consultiva mista. 
2 Ogni Parte contraente nomina i membri della propria delegazione  il
cui numero non deve essere superiore a tre. La commissione stabilisce
il proprio regolamento interno. 
3 I compiti della commissione consistono principalmente nel: 
a. vigilare affinche' vengano applicati la presente Convenzione e  il
Regolamento; 
b. elaborare e sottoporre ai Governi degli Stati contraenti modifiche
e integrazioni del Regolamento; 
c. facilitare i rapporti fra  le  autorita'  degli  Stati  contraenti
   incaricati  dell'esecuzione  delle  prescrizioni  previste   nella
   presente Convenzione e nel Regolamento; 
d. risolvere le eventuali  difficolta'  risultanti  dall'applicazione
   della presente Convenzione e del Regolamento, formulando  proposte
   ai Governi degli Stati contraenti; 
e. mantenere i rapporti con altri organismi amministrativi e  privati
che si occupano di questioni inerenti anche alla navigazione.