Articolo 18 1 Con l'entrata in vigore della presente Convenzione e' costituita una commissione consultiva mista. 2 Ogni Parte contraente nomina i membri della propria delegazione il cui numero non deve essere superiore a tre. La commissione stabilisce il proprio regolamento interno. 3 I compiti della commissione consistono principalmente nel: a. vigilare affinche' vengano applicati la presente Convenzione e il Regolamento; b. elaborare e sottoporre ai Governi degli Stati contraenti modifiche e integrazioni del Regolamento; c. facilitare i rapporti fra le autorita' degli Stati contraenti incaricati dell'esecuzione delle prescrizioni previste nella presente Convenzione e nel Regolamento; d. risolvere le eventuali difficolta' risultanti dall'applicazione della presente Convenzione e del Regolamento, formulando proposte ai Governi degli Stati contraenti; e. mantenere i rapporti con altri organismi amministrativi e privati che si occupano di questioni inerenti anche alla navigazione.