(Accordo-art. 46)
                             ARTICOLO 46 
1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai  servizi
di trasporto aereo, fluviale e marittimo. 
2. Il consiglio di associazione puo'  formulare  raccomandazioni  per
migliorare le condizioni di stabilimento e di attivita'  nei  settori
di cui al paragrafo 1.